Per “Locazione breve” si intendono i contratti di locazione che abbiano i seguenti requisiti:

  •  di immobili ad uso abitativo;
  • di durata non superiore a 30 giorni, compresi anche quelli che includono la fornitura di biancheria e pulizia dei locali;
  • stipulati dal 01.06.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa.

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione i contratti di durata inferiore a 30 giorni, nel caso in cui la durata fosse superiore a 30 giorni è necessario effettuare la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Se nel corso dell’anno solare sono stipulati più contratti con lo stesso contraente, il limite dei 30 giorni va verificato con la somma complessiva delle giornate di locazione effettuate nell’anno.
Il locatore dovrà indicare i canoni percepiti (ad esempio nel 2017) nella dichiarazione dei redditi 2018 e avrà la possibilità di optare per la cedolare secca con la tassazione definitiva al 21%. La cedolare secca è riservata ai locatori che agiscono fuori dell’attività d’impresa che affittano a privati persone fisiche.

La normativa sugli affitti brevi prevede  qualora l’incasso dell’affitto avvenga tramite un intermediario (esempio l’agenzia immobiliare), questo deve operare al momento del versamento del denaro incassato al locatore, una ritenuta del 21% a titolo di acconto, o a titolo di imposta sostitutiva se il locatore ha optato per la cedolare secca per la locazione breve.

La ritenuta va versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, utilizzando il modello F24 telematico. Si utilizza il codice tributo  1919  per il versamento della ritenuta ed è da indicare nella sezione Erario.

Nei contratti di locazione breve sia il locatore sia gli intermediari che riscuotono i corrispettivi sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno.

(articolo aggiornato al 19 febbraio 2018)

Locazioni brevi