Anche nel Modello 730/2018 dichiarazione dei redditi anno 2017 i contribuenti potranno usufruire della detrazione fiscale degli interessi passivi in dipendenza dei mutui con le stesse modalità degli anni precedenti.
Le modalità per la detrazione viene dettagliata nello specifico nella circolare ministeriale n. 7/E/2017.
Gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati in dipendenza dei mutui danno diritto ad una detrazione di imposta nella misura del 19% per:
- mutui ipotecari per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (per i mutui contratti dopo tale data per non è stato più possibile beneficiare della detrazione);
- mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia per le unità da adibire a abitazione principale;
- mutui ipotecari e non ipotecari contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro su tutti gli edifici;
- mutui e prestiti agrari di ogni tipo.
Il soggetto che gode di tale detrazione è il proprietario dell’unità immobiliare e contestualmente è anche il mutuatario che su tale immobile ha stipulato il mutuo.
Alla regola sopra esposta ci sono delle eccezioni:
- in caso di divorzio al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purché presso l’immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i figli o altri familiari.
- in caso di separazione al coniuge, che per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato tutto il mutuo rimanente, può detrarre interamente gli interessi da lui sostenuti (cioè al 100% non solo la sua quota che aveva in fase di stipula del mutuo).
Per ulteriori chiarimenti potete contattare lo Studio scrivente.
(articolo aggiornato al 2 marzo 2018)