Con la riforma del terzo settore gli enti che scelgono autonomamente di partecipare al “sistema” terzo settore devono iscriversi al registro unico del terzo settore, lasciando inalterata la disciplina per quei soggetti che non intendono o che per espressa previsione legislativa non possano entrate nel terzo settore.
Pertanto qualsiasi ente senza scopo di lucro (fondazione, comitato organizzatore di eventi, pro loco, associazione sportiva) che non sia già iscritto ai registri delle Onlus, organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o che abbia la veste di cooperativa sociale mantiene la sua natura giuridica precedente e non diventa automaticamente ente del terzo settore. Lo diventerà solo se chiederà l’iscrizione al nuovo registro unico del terzo settore previa verifica dei presupposti necessari all’iscrizione.
Quando la riforma sarà a regime le associazioni culturali potranno diventare associazioni di promozione sociale ma saranno soggette alla disciplina prevista per tale tipologia dal codice del terzo settore, oppure potranno rimanere come enti non soggetti ad alcuna disciplina speciale ma soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali.
Le associazioni di volontariato e di promozione sociale, per potere rimanere tali, dovranno necessariamente uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto del terzo settore.
(articolo aggiornato al 23 marzo 2018)