L’articolo 1, comma 936 della Legge di Bilancio 2018 prevede che l‘amministrazione delle Cooperative sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti che rimane in carica al massimo per tre anni e non è più prevista la nomina a tempo indeterminato.

In sintesi non è più possibile nominare un amministratore unico a cui affidare la gestione della cooperativa, tanto più senza scadenza di mandato o con mandato superiore a tre esercizi, quindi le cooperative devono provvedere alla nomina di un organo collegiale quale il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 con scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2020.

Di fatto gli amministratori possono essere rieletti alla scadenza del terzo esercizio, salvo diversa previsione statutaria.

I revisori incaricati ai controlli dovranno verificare le condizioni di regolarità delle nomine degli organi amministrativi delle cooperative e in merito è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico che ha divulgato alcune istruzioni operative ai propri revisori.

(Articolo aggiornato al 26 marzo 2018)

Controlli sulla composizione degli organi amministrativi nelle Cooperative