Da luglio 2018 cambierà la gestione del carburante per i titolari dipartita Iva, cioè imprenditori e professionisti.
La legge di Bilancio 2018 prevede che le spese per carburante per autotrazione siano deducibili (nella misura del 20% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo) e che l’Iva relativa sia detraibile (nella misura del 40% se ad uso promiscuo o 100% se esclusivo) solo se pagati mediante carte di credito, debito o prepagate o altro mezzo ritenuto idoneo.
I mezzi idonei di pagamento possono essere i seguenti:
• Assegni bancari e postali, circolari e non;
• vaglia cambiari e postali;
• addebiti diretti in c/c (rid);
• bonifici bancari e postali;
• bollettini postali;
• carte di debito, credito o prepagate;
• altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in c/c.
Resta escluso solamente il denaro contante, così come sottolinea il comunicato stampa dell’Agenzia del 4.04.2018 Provvedimento n. 73203).
Il pagamento dei carburanti come sopra indicato (escluso l’uso del contante) permette la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo.
Inoltre, viene trattato il caso dei contratti di “netting”, disponendo che l’Iva sia detraibile e il costo deducibile anche attraverso tali contratti, purchè i rapporti tra gestore dell’impianto e società petrolifera e tra società petrolifera e utente siano regolati con i mezzi di pagamento tracciabili.
La medesima conclusione vale anche per gli altri sistemi, quali carte ricaricabili o meno, buoni, ecc., purchè pagati con i mezzi qui precisati.
Sempre da luglio i rivenditori di carburante per autotrazione in impianti stradali di distribuzione, dovranno emettere fattura elettronica su richiesta dell’acquirente professionista o imprenditore che, se vorrà detrarsi l’IVA e dedursi il costo, dovrà esclusivamente ricevere questo tipo di fattura e pagare con i mezzi di pagamento sopra elencati.
(articolo aggiornato al 19/04/2018)