Il rimborso infrannuale IVA consente un più veloce recupero degli importi a credito per i soggetti che si trovano in particolari situazioni. Il modello da utilizzare per la richiesta è il modello TR e consente di scegliere l’utilizzo del credito Iva, parziale o totale, a rimborso oppure in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241. Nei primi righi del quadro TB del modello a rimborso, sono riportati gli acquisti e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento del modello con il possesso della fattura.
PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO
Per il Credito Iva del 1° trimestre 2018 la scadenza di presentazione della domanda è il 30.04.2018, per il 2° trimestre 2018 la scadenza è il 31/7/2018 e per il 3° trimestre 2018 la scadenza è il 31/10/2018. I codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito Iva sono rispettivamente il 6036 (1° trimestre), 6037 (2° trimestre) e 6038 (3° trimestre).
I criteri con cui è possibile richiedere il rimborso IVA infrannuale sono 5:
1) il metodo dell’ALIQUOTA MEDIA, cioè la media applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve essere superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10% nel trimestre di riferimento. Vanno esclusi dal calcolo gli acquisti e le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
2) il metodo delle effettuazione nel trimestre di OPERAZIONI NON IMPONIBILI si verifica quanto le operazione non imponibili ammontano ad un importo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. Vanno considerate nelle operazioni effettuate anche le operazioni extra-territoriali cioè fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità, ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.
3) il metodo relativo agli ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI permette di richiedere a rimborso o utilizzata in compensazione SOLO l’imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre se nel trimestre di riferimento gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili siano superiori ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva, con esclusione dei beni in leasing.
4) il metodo relativo alle OPERAZIONI NON SOGGETTE permette ai soggetti passivi esteri, con specifiche operazioni attive (cioè lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare) per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. L’ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extraterritoriali.
5) il metodo relativo ai SOGGETTI NON RESIDENTI, cioè ai soggetti passivi non residenti identificati in Italia previsti all’art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972.
GARANZIE
Non sono richieste garanzie per importi a rimborso inferiori a € 30.000.
Per richieste a rimborso o compensazione Iva per importi superiori a € 30.000 è richiesta la garanzia che può essere scelta fra le varie opzioni sotto indicate:
• Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
• Fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito.
• Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
• Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
• Garanzia prestata da società capogruppo.
Nel caso in cui il rimborso Iva infrannuale viene chiesto da imprese virtuose non è necessaria la garanzia anche per importi superiori a € 30.000, presentando l’istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali che sono:
• Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata.
• L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
• Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
• Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al “regime collaborativo” o al “programma di assistenza”.
(articolo aggiornata al 27 aprile 2018)