L’indennità di maternità in quanto provento conseguito in sostituzione del reddito costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto, ai sensi dell’art. 6 Tuir.
Quindi, a seconda dell’occupazione della lavoratrice, l’indennità di maternità andrà così indicata nella dichiarazione dei redditi:
– nel quadro RE per le lavoratrici autonome indicando l’importo al rigo RE3 alla voce “altri proventi” e assoggettate normalmente a ritenuta d’acconto che andrà nel rigo RE26;
– nel quadro RC , sezione I per le dipendenti;
– nel quadro RF (rigo RF2) o RG (rigo RG10“altri componenti positivi”) per le imprenditrici individuali che sono in contabilità rispettivamente in ordinaria o in semplificata;
– nel quadro LM per le contribuenti minime o forfettarie indicando l’importo al rigo LM2.
Con riferimento alle contribuenti forfettarie o minime, come chiarito dalla circolare 30.05.2012, n. 17, par. 6.1.1,
lett. b), l’indennità di maternità costituisce sì reddito tassabile da assoggettare a imposta sostitutiva, ma non è da considerare per la verifica dei limiti
reddituali di accesso o di permanenza nel regime dei minimi o forfettari. Pertanto se la professionista che si trova nel regime dei minimi che abbia conseguito compensi per 29.000 euro e un’indennità di maternità di 5.000 euro, non uscirà dal regime per superamento della soglia di euro 30.000, ma dovrà assoggettare all’imposta
sostitutiva del 5% i 34.000 euro.
L’indennità di maternità viene poi riconosciuta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS nei casi di
adozioni o affidamenti preadottivi.
La circolare 20.02.2018, n. 66 dell’INPS specifica che alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps è riconosciuta un’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi decorrenti dall’ingresso in famiglia anche per i minori di età superiore a 6 anni al momento dell’adozione o affidamento preadottivo e spetta per l’intero importo anche se il minore raggiunge i 18 anni durante il periodo indennizzabile.
Anche nei casi di adozione/affidamento, l’indennità di maternità costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito, pertanto l’INPS è tenuto a operare la ritenuta alla fonte all’atto di pagamento.
(articolo aggiornato il 4 maggio 2018)