Entro il 20.07.2018, le imprese sociali già iscritte nella  sezione Imprese Sociali del Registro delle Imprese  si dovranno allineare alle nuove disposizioni del D.Lgs. 112/2017.

Entro il 20.07.2018, le imprese sociali devono modificare i propri statuti e gli  atti costitutivi devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci, con l’obbligatorietà di comunicare al Registro delle Imprese le nomine, a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nell’art. 2435-bis, c. 1 C.C.  che sono:

1)  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le imprese sociali sono tenute a depositare per via telematica o su supporto informatico, all’ufficio del Registro delle Imprese  nell’apposita sezione speciale, i seguenti atti e documenti:
– l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
– il bilancio di esercizio;
– il bilancio sociale.
Il deposito viene effettuato, a cura degli amministratori o dal notaio, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono tenuti a depositare al Registro delle Imprese il
regolamento disciplinato dall’art. 5, c. 4 D.Lgs. 112/2017 e l’atto di costituzione del patrimonio destinato.

Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiranno attraverso una procedura d’ufficio la qualifica di imprese sociali,
mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative e il Registro delle Imprese.

L’ufficio del Registro delle Imprese controlla la completezza formale e la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro prima di procedere all’iscrizione dell’impresa sociale nell’apposita sezione.

L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del
Registro delle Imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa
sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel
Registro delle Imprese.
L’ufficio del Registro delle Imprese può invitare l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda presentata  entro un congruo termine, e trascorso il quale, può rifiutare il deposito con provvedimento motivato.

(articolo aggiornato il 15 maggio 2018)

Adeguamento dello statuto per le imprese sociali
Tag: