Quando entrerà in vigore la fattura elettronica (dal 01.01.2019) l’imposta di bollo sulle fatture emesse dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24.
Andrà versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e andrà utilizzato il codice 2501, in misura fissa pari a 2 euro per ogni fattura di importo superiore a 77,47 euro.
In base al principio di alternanza Iva e bollo previsto dal DPR 642/1972, non tutte le fatture elettroniche saranno soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Saranno soggette al diritto fisso di 2 euro le fatture emesse per:
a) operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972;
b) operazioni non imponibili;
c) operazioni escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15 DPR 633/1972.
Le fatture elettroniche che espongono l’Iva non sono soggette a imposta di bollo fissa a meno che nella fattura oltre all’imponibile e all’Iva, vengono compresi importi per spese escluse art. 15, operazioni esenti art. 10 e/o operazioni imponibili per un importo superiore a euro 77,47.
Le fatture elettroniche emesse in reverse charge (di cui all’art. 17 c.6 Dpr 633/72) e le fatture emesse in split payment (di cui all’art. 17-ter DPR 633/1972) non saranno soggette all’imposta di bollo poichè saranno originariamente assoggettate alla normativa Iva (che avviene sui registri contabili) dall’acquirente.
Sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse per l’esportazione di merci, sia vendita diretta che indiretta e triangolare, e le vendite Intra Ue.
Sulla fattura elettronica andrà indicata la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17/06/2014. Il versamento andrà fatto da chi emette la fattura e nel caso in cui la fattura elettronica viene inviata o conservata da terzi l’obbligo di pagamento rimane sempre in capo all’emittente della fattura elettronica.
La sanzione per omissione del pagamento è pari al doppio o quintuplo dell’importo dell’imposta di bollo dovuta.
I soggetti esonerati da fattura elettronica, quali i contribuenti in regime forfettario (art. 1 cc. 54-89 Legge 190/2014), in regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011 regime dei minimi che va ad esaurirsi) e coloro che applicano il regime speciale degli agricoli (art. 34 comma 6 DPR 633/1972) potranno continuare ad apporre l’imposta di bollo con apposito contrassegno cartaceo oppure indicando l’imposta in modo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che va indicata in fattura.
(articolo aggiornato il 9 ottobre 2018)