L’art. 1, c. 82 della legge 23.12.2014, n. 190 prevede che il regime contributivo agevolato INPS (RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI FISSI al 65%), previsto per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste al c. 54 e seguenti del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso. Per l’applicazione del regime agevolato contributivo INPS sono state fornite le indicazioni operative con le circolari INPS n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio INPS n. 1035/2015.
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato dei MINIMI o FORFETTARI si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato fiscale, e comunque a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario PREVIDENZIALE è ripristinato dal 1.01 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
L’INPS con il messaggio n. 15/2019 rende noto che il predetto termine di comunicazione è fissato al 28.02 dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario ai fini previdenziali
Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato dei MINIMI o FORFETTARI nel 2018 ma che dal 2019 non usufruirà più di tale regime agevolato potrà comunicare all’INPS la propria rinuncia per il 2019 a tale regime entro il 28.02.2019 a causa della perdita dei requisiti, con le modalità esplicitate nelle citate circolari INPS n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio INPS n. 1035/2015.
Seguendo queste indicazioni verrà così ripristinato il regime contributivo ordinario presso INPS con decorrenza 1.01. 2019.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo 2019 avranno effetto a partire dal 01.01.2020 e l’INPS in caso di verifica procederà al recupero dei contributi non versati o ad applicare le sanzioni per i contributi versati in ritardo.