La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 01.01.2019 il limite di reddito complessivo percepito dal figlio per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori cambia solo per i figli di età non superiore a 24 anni e passa da euro 2.840,51 a euro 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili.
Quindi la detrazione 2019 per i figli a carico (figli, figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) cambia a secondo dell’età:
- figli con età anagrafica fino a 24 anni con reddito complessivo non superiore a 4.000,00 per essere a carico;
- figli oltre a 24 anni con reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 per essere a carico;
- per gli altri familiari il reddito complessivo non deve essere superiore a euro 2.840,51 (normativa invariata rispetto al 2018).
Nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico devono essere considerate anche le seguenti somme che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati soggetti a imposta sostitutiva cedolare secca sulle locazioni;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera;
- il reddito di lavoro autonomo o impresa del regime dei “minimi” o “forfettari” che sconta l’imposta sostitutiva;
- le retribuzioni corrisposte da Enti della Chiesa Cattolica, Santa Sede, Missioni Organismi internazionali e Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Nel limite di reddito per essere considerato a carico invece non devono essere considerati i seguenti redditi:
- i redditi esenti;
- i redditi assoggettati a tassazione separata;
- i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Ripartizione:
La detrazione è ripartita al 50% tra i genitori (non è possibile applicare una diversa percentuale tra genitori) oppure può essere imputata la quota al 100% della detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato previo accordo tra le parti.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento o scioglimento del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Nel caso in cui il genitore o i genitori affidatari non abbiano capienza di reddito, quindi non possono godere della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore che è tenuto a restituire all’altro genitore l’importo percepito per l’intera quota o al 50% se genitori affidatari congiunti.
Importo della detrazione 2019:
L’importo della detrazione parte da un importo teorico che viene calcolato utilizzando gli importi sottostanti:
- Importo base per ogni figlio euro 950,00
- Importo aggiuntivo per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni + euro 270,00
- Importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap Legge 104/1992 + euro 400,00
- Importo aggiuntivo per ciascun figlio del contribuente che abbia più di 3 figli a carico + euro 200,00;
Dopo aver selezionato gli importi teorici spettanti (come sopra indicati) si procedere al calcolo dell’importo effettivo della detrazione per figli a carico come da tabella sotto indicata:
FORMULA: IMPORTO TEORICO SPETTANTE X (euro 95.000 – REDDITO COMPLESSIVO) :euro 95.000
Il valore di euro 95.000 è aumentato di euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo.
Esempio di calcolo:
- determinare l’importo teorico spettante: detrazione base per un figlio di anni 2: euro 950 + minore inf a 3 anni euro 270 = euro 1.220,00
- individuare il reddito complessivo del contribuente: esempio euro 25.000;
- applicazione della formula:
importo teorico 1.220,00 X (95.000 – 25.000) :95.000 = 898,94 euro
Questo è l’importo totale della DETRAZIONE PER FIGLIO A CARICO SPETTANTE al 100% al genitore e nel caso la percentuale spettante sia del 50% l’importo sarà di euro 449,47.
Se il risultato del conteggio è uguale a zero o negativo non spetta nulla.
(circolare aggiornata al 17 gennaio 2019)