Anche i forfettari possono avere OPERAZIONI CON L’ESTERO.

Nello specifico analizziamo le varie situazioni che si possono verificare.

  1. Cessioni intracomunitarie di beni: le cessioni di beni nei confronti dei soggetti passivi IVA UE non sono considerate cessioni intracomunitarie ma operazioni interne e sulla fattura bisogna indicare la dicitura ” non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis DL 331/1993″. Il soggetto cedente non deve iscriversi nell’archivio VIES e non deve compilare i modelli Intrastat;
  2. per gli Acquisti intracomunitari di beni inferiori a €10.000 fatti nell’anno precedente e fino a quando nell’anno in corso non si è superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel paese del cedente comunitario. Quindi il soggetto acquirente italiano non ha l’obbligo di iscrizione al VIES e nemmeno l’obbligo di compilazione degli Intrastat beni.
  3. per gli Acquisti intracomunitari di beni  superiori a €10.000  l’IVA deve essere assolta in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti Intracomunitari quindi  il soggetto acquirente italiano ha l’obbligo di iscrizione al VIES, applicare il reverse charge, versare l’Iva applicata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, procedere alla doppia registrazione nei registri IVA senza diritto alla detrazione dell’Iva  e la compilazione degli Intrastat beni.
  4. Per le Prestazioni di servizi intracomunitari (articolo 7-ter DPR 633/1972) il contribuente forfettario dovrà adottare le regole previste per le prestazioni di servizi con l’obbligo di iscrizione al VIES, la compilazione dei modelli Intrastat servizi e applicazione del reverse charge.
  5. Importazioni o esportazioni con l’estero non UE, i contribuenti forfettari applicano le disposizioni ordinarie di cui al DPR 633/1972 e non possono acquistare senza l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) in qualità di esportare abituale.

(articolo aggiornato al 29 gennaio 2019)

Se vuoi leggere la prima parte della dispensa sul REGIME FORFETTARIO 2019

REGIME FORFETTARIO 2019 (prima parte)

 

REGIME FORFETTARIO 2019 (seconda parte)