Costituzione di cooperative di lavoratori, previsto dai commi 253-254 Legge di Bilancio 2022
Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1/01/2022, ai sensi dell’art. 23, co. 3- quater, del D.L. 83/2012 è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa:
– l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail,
– nel limite massimo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ESONERO: l’esonero non è riconosciuto nel caso in cui:
- il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
(articolo aggiornato il 14 gennaio 2022)