È possibile cedere il credito di riqualificazione energetica che corrisponde alla detrazione spettante per l’intervento sostenuto, come previsto dal Provvedimento del 28.08.2017, n. 165110 dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% ) eseguiti su parti comuni di edifici condominiali.
Il provvedimento distingue le modalità per i contribuenti capienti e per i contribuenti incapienti.
I contribuenti incapienti sono le persone fisiche che non hanno un imposta e sono esclusi da IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui:
1. all’art. 11, c. 2 DPR 917/1986, cioè i pensionati se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
2. all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett.a) DPR 917/1986 cioè i titolari di redditi di lavoro dipendente fino ad Euro 8.000,00 (in relazione ai quali le detrazioni spettanti, pari ad Euro 1.840,00 determina l’azzeramento dell’imposta lorda o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti capienti sono coloro che hanno un’imposta o che non rientrano nel precedente gruppo.
Diverse sono le tipologie di interventi che permettono di optare per la cessione del credito. Solo i contribuenti incapienti potranno beneficiare delle misure finalizzate al risparmio energetico di cui all’art. 1, cc. 344-347, L. 27.12.2006, n. 296 effettuate sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che comportano una detrazione nella misura del 65%.
Entrambe le categorie possono applicare la cessione sia agli interventi di riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, sia agli interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
La cessione del credito, con esclusione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, può essere fatta in favore:
1. dei fornitori dei beni e dei servizi che hanno realizzato gli interventi;
2. dei soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti;
3. di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi dei contribuenti incapienti. Ciò ha lo scopo di permettere ai soggetti con redditi minori di affrontare le spese per la riqualificazione energetica.
Il cessionario del credito potrà utilizzare il credito a decorrere dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 arzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso la fattura comprensiva del relativo importo. Il credito sarà utilizzabile in 10 quote annuali e potrà essere portato in compensazione con un codice tributo appositamente istituito dall’Amministrazione Finanziaria. Il credito di competenza dell’anno e non completamente utilizzato non potrà essere utilizzato l’anno successivo, ma potrà essere richiesto a rimborso.
Il condòmino che cede il credito comunica all’amministratore del condominio netro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario.
L’amministratore del condominio comunicherà annualmente all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, i dati del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.
(articolo aggiornato al 10 aprile 2018)

Cessione del credito di riqualificazione energetica