La data di emissione della fattura elettronica non sempre coincide con quella di compilazione e spedizione del file.
Il sistema di interscambio qualificherà come “data di emissione” quella indicata nel documento e non
quella in cui il fornitore compila e spedisce il file, ma quella indicata nel documento.
Pertanto, se il fornitore emette il 12 maggio una fattura datata 30 aprile, l’esigibilità del tributo è in aprile quindi il venditore dovrà considerare l’Iva nelle vendite di aprile.
Discorso diverso invece per il cliente, il quale potrà portare in detrazione l’Iva solo nel mese di maggio quando ha ricevuto il documento e la registrerà nel registro acquisti nel mese di maggio potendo così esporre l’Iva negli acquisti.
(articolo aggiornato il 12 maggio 2018)