Dall’anno d’imposta 2018 non verranno più applicati gli STUDI DI SETTORE e la posizione fiscale aziendale o professionale sarà misurata attraverso gli Isa.
Con gli indici ISA i contribuenti potranno essere inseriti nelle liste selettive per i controlli, con maggiori probabilità nel caso di punteggi bassi. A differenza di quanto accadeva per gli studi di settore, l’inserimento nella lista non sarà sinonimo di evasione.
Come per gli studi di settore anche per gli Isa esistono specifiche cause di esclusione di applicabilità; saranno esclusi tutti coloro che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
Cause di esclusione oggettive:
Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014 e i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 (c.d. ex minimi).
Saranno esclusi dai nuovi indicatori anche gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del loro reddito d’impresa ex art. 80 D.Lgs. 117/2017, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in regime forfetario ex art. 86 del medesimo decreto legislativo.
Sono invece nuove le regole nel caso di svolgimento di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA.
Infatti, qualora l’importo dei ricavi relativi a una delle attività non ricomprese nell’indicatore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare dei ricavi dichiarati, l’impresa verrà esclusa dall’applicazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
Oltre alle cause soggettive evidenziate, analogamente agli studi di settore, gli Isa non sono applicabili nel primo e nell’ultimo periodo d’imposta dell’attività aziendale e professionale e in ogni altra situazione di non normale svolgimento dell’attività.
La novità assoluta è rappresentata dalla possibilità di annotazione ai contribuenti, che consiste nella facoltà di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità. I contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché accedere al regime premiale, possono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’Irap e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.
La dichiarazione degli importi in precedenza evidenziati non prevede l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
Si tratta di una sorta di confessione spontanea che “premia” il contribuente, con l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un importo non superiore a 50.000,00 euro e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap.
Altro vantaggio per un buon indice di affidabilità è l’esonero dell’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a50.000,00 euro annui.
(articolo aggiornato al 17 maggio 2018)