Se ci chiediamo quale sia il trattamento fiscale relativo agli acquisti di omaggi in occasione delle festività natalizie bisogna prima distinguere se l’omaggio costituisce oggetto della propria attività (esempio fabbrica di caramelle che omaggia caramelle) oppure se l’omaggio non rientra nella propria attività (esempio  fabbrica di auto che omaggia cellulari).

Caso 1:

  • Gli acquisti di omaggi  che non costituiscono oggetto della propria attività  godono della detrazione dell’Iva sugli acquisti solo se  il loro costo unitario non sia superiore a euro 50,00 poichè vengono considerati spese di rappresentanza, così come previsto dalla lettera h) dell’articolo 19-bis 1° comma del DPR 633/1972. Se il costo unitario dell’omaggio supera l’importo di euro 50,00 la detrazione Iva è indetraibile.
  • la cessione dell’omaggio è esclusa da Iva sia che l’omaggio sia ceduto da un impresa che da un lavoratore autonomo quindi non va emessa la fattura o autofattura e nemmeno indicata nel registro degli omaggi;
  • per le imprese il costo sostenuto è interamente deducibile da Ires/Irpef se il costo unitario dell’omaggio non sia superiore a euro 50,00; nel caso in cui il costo unitario sia superiore a euro 50,00 bisogna rispettare il criterio di inerenza e rientrano nelle spese di rappresentanza con i relativi limiti previsti; gli omaggi ai dipendenti invece sono interamente deducibili dal reddito Ires/Irpef come spese di prestazione di lavoro ma sono indeducibili ai fini Irap.
  • per i lavoratori autonomi  il costo sostenuto sia di importo inferiore che superiore a euro 50,00 è considerato una “spesa di rappresentanza” quindi è deducibile ai fini Irpef/Irap  fino all’importo del 1% dei compensi percepiti nell’anno, le spese di rappresentanza sostenute eccedenti il 1% dei compensi non sono deducibili;  gli omaggi ai dipendenti invece sono interamente deducibili dal reddito Irpef come spese di prestazione di lavoro ma sono indeducibili ai fini Irap;

 

Caso 2:

  • Gli acquisti di omaggi che costituiscono oggetto della propria attività godono della detrazione dell’Iva sugli acquisti se il loro costo unitario non sia superiore a euro 50,00 ma il cedente ha l‘obbligo di emissione della fattura, o dell’autofattura se non addebita l’Iva o va indicata la cessione nel registro degli omaggi quindi l’IVA detratta viene annullata dalla emissione di fattura o autofattura.
  • Il costo è interamente deducibile da Ires/Irpef se il loro costo unitario non sia superiore a euro 50,00 sia che l’omaggio sia dato ad un cliente oppure al dipendente.
  • Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP l’omaggio dato ai dipendenti non è detraibile mentre ai clienti il costo è deducibile con i soggetti con metodo da bilancio.

(articolo aggiornato il 30 novembre 2018)

Omaggi natalizi di modico valore
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