È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2019, n. 82, il Decreto MISE che individua la disciplina applicativa dell’incentivo “eco bonus” per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 (automobili) a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e ed L3e (moto) elettrici o ibridi.
Tale incentivo è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2019 che consiste in contributi per l’acquisto di veicoli con basse emissioni di CO2 e contestualmente la norma ha istituito la cosiddetta “ecotassa” cioè un’imposta da pagarsi al momento di immatricolazione di veicoli nuovi considerati maggiormente inquinanti.
A) INCENTIVO PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI
L’incentivo spetta per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Soggetti beneficiari dell’incentivo:
I soggetti che acquistano in proprietà o in locazione finanziaria un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 con un prezzo di listino inferiore a Euro 50.000 (Iva esclusa) possono beneficiare del contributo parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2g/Km).
I veicoli categoria M1 dal Codice della Strada sono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Misura dell’incentivo:
Se all’atto dell’acquisto viene contestualmente rottamato un veicolo della categoria Euro 1,2,3 e 4, il contributo previsto è pari a:
– € 6.000 per autoveicoli con emissioni CO2g/Km tra 0 e 20;
– € 2.500 per autoveicoli con emissioni CO2g/Km tra 21 e 70.
Il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto che si intesterà del nuovo autoveicolo M1 o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, anche in caso di leasing valgono gli stessi requisiti.
In assenza di rottamazione il contributo previsto è pari a:
– € 4.000 per autoveicoli con emissioni CO2g/Km tra 0 e 20;
– € 1.500 per autoveicoli con emissioni CO2g/Km tra 21 e 70.
Incentivi auto elettriche
Le auto elettriche hanno emissioni pari a 0 e godono della massima misura dell’incentivo.
Incentivi auto ibride 2019
Le auto ibride tradizionali vedono emissioni nocive superiori ai 70 g/km quindi non rientrano negli incentivi per le auto ecologiche, tuttavia, le auto ibride di nuova generazione vedono emissioni nocive inferiori alla soglia di 70 g/km quindi godono dell’incentivo più basso.
Erogazione del Contributo a compensazione
Il contributo è corrisposto a chi acquista tramite il venditore del veicolo mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
B) INCENTIVO PER ACQUISTO DI MOTO ELETTRICHE
Soggetti beneficiari dell’incentivo:
I soggetti che acquistano in proprietà o in locazione finanziaria un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di categoria L1 e L3, di potenza inferiore o uguale a 11 KW, possono beneficiare del contributo pari al 30% del prezzo di acquisti fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia della categoria Euro 0,1 e 2.
I veicoli categoria L1 dal Codice della Strada sono i veicoli a due ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
I veicoli categoria L3 dal Codice della Strada sono i veicoli a due ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.
Misura dell’incentivo:
All’atto dell’acquisto deve essere contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria di quello acquistato ed essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto che si intesterà della nuovo moto elettrica anche in caso di leasing.
Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000.
Erogazione del Contributo a compensazione
Il contributo è corrisposto a chi acquista tramite il venditore del veicolo mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
C) IMPOSTA PER I VEICOLI INQUINANTI, cosiddetta ECOTASSA
L’imposta è dovuta per le immatricolazioni di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, anche in leasing, oppure di veicoli già immatricolati in altro stato, a partire dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Misura dell’imposta:
L’imposta è parametrata ai grammi per chilometro di biossido di carbonio emessi eccedenti la soglia di 160 CO2g/Km.
L’ammontare della tassa è progressivo:
1.100 euro per le auto tra i 160 e i 175 g/km di emissioni di anidride carbonica.
1.600 euro per le auto che hanno emissioni tra i 176 e i 200 g/km;
2.000 euro per le auto tra i 201 e i 250 g/km;
2.500 euro per le auto con emissioni superiori ai 250 g/km di CO2.
D) DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Inoltre sono definite le regole per fruire della detrazione del 50% sulle spese sostenute dal 01.03.2019 al 31.12.2021 per l’acquisto delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare:
• la misura della detrazione spetta per il 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000; la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
• per fruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, assegni, ecc.);
• il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
• la colonnina di ricarica non deve essere accessibile al pubblico.
(circolare aggiornata al 8 aprile 2019)