Le informazioni relative agli aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio di importo superiore a € 10.000,00 devono essere indicate nella nota integrativa da compilare nell’anno successivo, ovvero pubblicate sul proprio sito Internet per le imprese individuali e società di persone, nonché associazioni/fondazioni e Onlus.

La scadenza è, in genere, prevista per il 30.06 di ogni anno; per il 2021 il termine è stato prorogato al 31.12.2021,salvo ulteriori proroghe.

SOGGETTI INTERESSATI

  • Imprese commerciali.
  • Associazioni, Onlus e fondazioni.
  • Sono escluse le imprese agricole che non abbiano la forma di società commerciale e i professionisti.

OGGETTO

  • Devono essere fornite le informazioni relative a:

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura;

non aventi “carattere generale” e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;

– erogati nell’esercizio finanziario precedente da pubbliche amministrazioni.

– Sono esclusi dall’informativa i “contributi pubblici”, intesi come importi concessi “erga omnes” in base a una legge, nazionale o regionale.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’AIUTO RICEVUTO

I soggetti che esercitano attività commerciale pubblicano le informazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato).

  • I soggetti non obbligati al deposito del bilancio (micro imprese, ditte individuali e società di persone) assolvono all’obbligo informativo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.
  • In assenza di un sito Internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE

In generale, la pubblicazione deve avvenire entro il 30.06 di ogni anno per i contributi ricevuti l’anno precedente.

Tuttavia, per le erogazioni percepite nel 2020, con obbligo di pubblicazione nel 2021, le sanzioni relative all’inadempimento dell’obbligo sono sospese fino al 31.12.2021.

I soggetti che hanno depositato il bilancio 2021 senza indicare le erogazioni pubbliche ricevute possono presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto, entro il 31.12.2021.

SANZIONI

Il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta:

– la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000,00;

– la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione.

 

(articolo aggiornato il 7 gennaio 2022)

Comunicazione dei contributi pubblici